Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 3217 del 2022

ECLI:IT:TARLAZ:2022:3217SENB

Massima

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Le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, e pertanto non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. o vi sia un giudicato favorevole, deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto concessorio in capo agli attuali concessionari, in quanto l'effetto di proroga è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge nazionale di proroga implica che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato. Tuttavia, al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.

Sentenza completa

Pubblicato il 21/03/2022

N. 03217/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05202/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5202 del 2021, proposto da
S.R.L. LA BARRACA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)) che la rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

COMUNE DI POMEZIA, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. ((omissis)) che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento

d…

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