Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17713 del 21 giugno 2023

ECLI:IT:CASS:2023:17713CIV

Massima

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Il compenso dell'amministratore condominiale, costituendo una spesa a carico del condominio, necessita di preventiva deliberazione e approvazione assembleare quale voce del relativo bilancio. In mancanza di regolare approvazione del rendiconto di gestione relativo agli anni in cui il compenso è maturato, il credito dell'amministratore non può ritenersi liquido ed esigibile, poiché le specifiche norme in materia di condominio attribuiscono all'assemblea la competenza esclusiva alla previsione e ratifica delle spese condominiali. Pertanto, il diritto dell'amministratore al compenso è condizionato alla presentazione e approvazione del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. Solo in presenza di un rendiconto approvato, il credito dell'amministratore può considerarsi munito dei requisiti di liquidità ed esigibilità necessari per il suo riconoscimento e pagamento. La mancata approvazione del rendiconto, dovuta a riscontrate irregolarità di registrazione di alcune voci, legittima il condominio a rifiutare il pagamento del compenso all'amministratore, in quanto il credito non risulta liquido ed esigibile. Ciò in applicazione dei principi consolidati in materia, secondo cui il contratto di amministrazione condominiale è riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso, per cui il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione e approvazione del rendiconto del proprio operato.

Sentenza completa


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Oggetto
((omissis))
- Presidente - LAVORO
AUTONOMO
PATRIZIA PAPA
- Consigliere rel.-
LINALISA CAVALLINO
- Consigliere -
Ud. 31/05/2023 - CC
ANTONIO SCARPA
- Consigliere -
R.G.N. 18261/2018
DANILO CHIECA
- Consigliere -
.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 18261-2018 proposto da:
LUCCI ENRICO e LUCCI EMANUELE, nella qualità di eredi di PETRI
VIOLANTE, elettivamente domiciliati in Roma, viale Cortina d'Ampezzo
186, presso lo studio dell'avv. ((omissis)) che li
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso, con
indicazione dell’indirizzo pec;
- ricorrenti -
contro
CONDOMINIO DI VIALE DEI QUATTRO VENTI 31 in ROMA, in persona
dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,
via ((omissis)) 75, presso lo studio dell'…

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