Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2700 del 4 maggio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:2700CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di infrazioni valutarie per la cosiddetta esportazione di capitali, l'art 2 quinto comma della legge 30 aprile 1976 n 159, il quale prevede l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative, fissate dalle norme vigenti al momento del fatto, nei confronti di chi provveda a dichiarare e far rientrare le disponibilità costituite all'estero, va inteso nel senso che detta inapplicabilità opera nei soli confronti dei trasgressori occulti, palesatisi per effetto di quella dichiarazione, e non anche, pertanto, dei trasgressori a cui carico sia già stato emesso provvedimento irrogativo della sanzione, pure se pendente controversia giudiziaria sulla legittimità del provvedimento stesso.

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