Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1672 del 2022

ECLI:IT:TARLE:2022:1672SENT

Massima

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La normativa regionale pugliese, in particolare l'art. 8, comma 5, della L.R. n. 17/2015, consente il rilascio di titoli abilitativi per strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, che possono essere mantenute per l'intero anno solare, senza obbligo di rimozione al termine della stagione estiva. Tale principio trova conferma nella giurisprudenza amministrativa, la quale ha precisato che la legge regionale consente il rilascio di titoli abilitativi che non prescrivono la rimozione delle strutture funzionali all'attività al termine della stagione estiva. Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia, inoltre, ammette la realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, purché non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri, e siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo. Pertanto, l'Amministrazione, nel valutare la compatibilità paesaggistica di tali strutture, non può imporre l'obbligo di smontaggio al termine di ogni stagione balneare, se non in presenza di specifiche e motivate ragioni, riferibili a una particolare conformazione della costa o ad altre oggettive peculiarità, per cui la compatibilità paesaggistica riconosciuta per il periodo estivo non possa essere estesa all'intero anno solare. In assenza di tali specifiche e adeguatamente motivate ragioni, l'Amministrazione non può subordinare il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica allo smontaggio della struttura entro una determinata data, dovendo invece verificare il rispetto dei requisiti di facile amovibilità, di assenza di definitivi/duraturi effetti di compromissione degli elementi naturali, di alterazione della morfologia dei luoghi e di riduzione della fruibilità e accessibilità dei territori costieri.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/10/2022

N. 01672/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01513/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1513 del 2021, proposto da
S.C.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, Comune di Salve, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria
ex lege
in Lecce, piazza S. Oronzo;

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