Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 8848 del 2016

ECLI:IT:TARLAZ:2016:8848SENB

Massima

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Il pagamento tardivo del canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP) entro i termini previsti dalla normativa vigente, anche se riferito ad annualità pregresse, non costituisce causa ostativa all'assegnazione di posteggi per l'esercizio di attività di pittore, ritrattista e caricaturista in aree pubbliche, purché non sia stata pronunciata la decadenza dalla precedente concessione e risulti comunque il pagamento effettuato prima dell'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di assegnazione. L'Amministrazione è tenuta a riesaminare l'istanza del richiedente, valutando la regolarità della sua posizione contributiva complessiva, senza poter opporre il mero ritardo nel pagamento di alcune annualità pregresse come causa ostativa all'assegnazione, ove risulti comunque il successivo integrale adempimento. Il principio di proporzionalità impone di considerare la regolarizzazione della posizione debitoria come sufficiente ai fini dell'ammissione alla procedura, senza poter applicare in modo automatico l'esclusione per il solo ritardo nel pagamento, in assenza di una pregressa pronuncia di decadenza dalla concessione. L'Amministrazione deve pertanto motivare adeguatamente l'eventuale esclusione, valutando la complessiva condotta del richiedente e la sua buona fede, nonché l'assenza di pregiudizio per l'interesse pubblico, al fine di contemperare le esigenze di regolarità contributiva con il diritto dell'operatore di svolgere la propria attività in spazi pubblici.

Sentenza completa

Pubblicato il 29/07/2016

N. 08848/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03837/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3837 del 2016, proposto da:
Salvatore Cosso, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Di Meglio, con domicilio eletto presso Gianfranco Di Meglio in Roma, via Innocenzo Xi, 8;

contro

Roma Capitale, in persona del Commissario Straordinario
pro tempore,
rappresentata e difesa dall' avv. Rosalda Rocchi, dell’Avvocatura Capitolina, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

dell’atto prot. 11/03/2016 prot. CA/41590 – notificato via PEC in pari data – con cui il Municipio I Roma Centro, in riscontro all’atto di si…

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