Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 8009 del 2011

ECLI:IT:TARLAZ:2011:8009SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, ordina all'amministrazione soccombente di dare piena ed integrale esecuzione al giudicato formatosi su un precedente provvedimento giurisdizionale, condannandola al pagamento delle somme dovute al ricorrente, oltre agli interessi legali e alle spese di giudizio. In caso di perdurante inadempienza, il giudice nomina un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all'adempimento dell'obbligo di esecuzione del giudicato. Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale attraverso il quale il giudice amministrativo verifica l'adempimento da parte della pubblica amministrazione di un precedente provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, ordinando l'esecuzione dello stesso e, in caso di persistente inadempienza, nominando un commissario ad acta per il compimento degli atti necessari. Tale rimedio è volto a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, assicurando che il provvedimento definitivo emesso dal giudice trovi concreta attuazione. Il giudice, nel valutare la fondatezza della richiesta di ottemperanza, accerta preliminarmente la sussistenza di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e l'inerzia dell'amministrazione nell'adempiere agli obblighi da esso derivanti. Ove tali presupposti siano integrati, il giudice ordina all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegnando un termine perentorio per l'adempimento e, in caso di perdurante inadempienza, nominando un commissario ad acta per l'esecuzione in via sostitutiva. La pronuncia del giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza mira a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, impedendo che il mancato adempimento dell'amministrazione renda vana la precedente decisione giudiziale passata in giudicato. Il potere di nomina del commissario ad acta rappresenta uno strumento di coercizione indiretta volto a superare l'inerzia della pubblica amministrazione e assicurare l'attuazione del giudicato.

Sentenza completa

N. 05198/2011
REG.RIC.

N. 08009/2011 REG.PROV.COLL.

N. 05198/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 5198 del 2011, proposto da ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliato in Roma, ((omissis)) n. 20, presso lo studio dell'avv. ((omissis));

contro

Ministero della Giustizia;

per l'ottemperanza

del decreto recante n. 51094/2007 Ruolo Generale Affari Diversi – n. 7134/09 Cron. – n. 6839/09 Rep., non impugnato, con il quale la Corte di Appello di Roma, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.000,00 oltre interessi legali a decorrere dal 9 marzo 2009 – data del decreto – al soddisfo.

Visti il ricorso e i r…

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