Cassazione penale Sez. II sentenza n. 22659 del 5 giugno 2024

ECLI:IT:CASS:2024:22659PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nell'ambito del giudizio di riesame avverso un'ordinanza cautelare, è tenuto a verificare la congruenza della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla valutazione degli elementi indizianti, senza poter sindacare la ricostruzione dei fatti o l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. La gravità indiziaria a fondamento della misura cautelare può ritenersi adeguatamente motivata laddove il provvedimento, in modo logico e coerente, dia conto del ruolo rivestito dall'indagato nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso, desumibile da una pluralità di elementi quali le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le intercettazioni e le altre risultanze investigative, che dimostrino la sua stabile disponibilità e il suo concreto apporto alle attività del sodalizio criminale, anche attraverso compiti meno eclatanti ma comunque funzionali agli interessi dell'organizzazione. Né rileva che alcuni degli elementi probatori richiamati siano stati acquisiti in altri procedimenti, essendo legittimo il loro utilizzo ai fini della valutazione complessiva del quadro indiziario. Parimenti, non è necessaria una specifica motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., ove tale questione non sia stata espressamente devoluta al giudice del riesame.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta da:

Dott. PELLEGRINO Andrea - Presidente

Dott. ALMA ((omissis)) - Relatore

Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere

Dott. FLORIT Francesco - Consigliere

Dott. MARRA Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Zi.Cr., nato a R il (Omissis)
rappresentato ed assistito dall'avv. Fr.Ca., di fiducia
avverso l'ordinanza n. 918/2023 in data 14/12/2023 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che con atto datato 25.3.2024 è stata richiesta dal difensore dell'indagato/imputato la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 - bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogat…

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