ECLI:IT:CASS:2003:19625PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia ha confermato la pronuncia di colpevolezza degli imputati generalizzati in epigrafe, in ordine al reato di cui all'art. 516 c. p. perché, quali soci della Alimentari F.lli G., ponevano in vendita 34 formaggi spacciati per mozzarelle di bufala, pur essendo stati prodotti con una miscela di latte di bufala e di latte vaccino. La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli imputati avevano contestato la sussistenza del reato in base al rilievo che la merce esposta era priva del cartellino indicante la natura ed il prezzo del prodotto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione viene denunciata la violazione ed errata applicazione dell'art. 516 c. p. I ricorrenti, premesso che il reato loro ascritto si configura, tra l'altro, nell'ipo…
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