Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 21647 del 4 maggio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:21647PEN

Massima

Generata da Simpliciter
Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così sintetizzato: Nell'ambito del procedimento di estradizione disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta a effettuare una sommaria delibazione sulla documentazione allegata alla domanda di estradizione, al fine di verificare che essa sia idonea a evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi di prova a carico dell'estradando, senza tuttavia procedere a una diretta valutazione degli indizi di colpevolezza. A tal fine, è sufficiente che alla domanda di estradizione sia allegata una relazione sui fatti addebitati all'estradando, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione, senza che sia necessario l'invio di tutti gli atti di indagine. Il controllo giurisdizionale svolto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito del procedimento di estradizione è finalizzato esclusivamente a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'affidamento dell'estradando alla giurisdizione dello Stato richiedente, e non a decidere della sua colpevolezza, la quale sarà oggetto di accertamento nel successivo processo di cognizione nello Stato richiedente. Pertanto, il mancato invio di tutti gli atti di indagine non determina una violazione del diritto di difesa dell'estradando, in quanto tale garanzia non trova applicazione nella fase delibativa del procedimento di estradizione. Inoltre, il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), opera esclusivamente nelle ipotesi in cui il pericolo di atti persecutori, discriminatori o di trattamenti crudeli, disumani o degradanti sia riferibile a una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, considerato nella sua veste istituzionale, mentre resta al di fuori di tale previsione il timore che l'estradando possa subire atti di violenza ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, agenti di propria iniziativa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni - Presidente

Dott. PETRUZELLIS Anna - Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia - Rel. Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere

Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/11/2016 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa ((omissis));
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ((omissis)) che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato la esistenza delle c…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.