Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - L'Aquila sentenza n. 609 del 2019

ECLI:IT:TARAQ:2019:609SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, comportando la compensazione delle spese di giudizio. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che, qualora la parte ricorrente in un giudizio amministrativo dichiari di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il Tribunale Amministrativo Regionale è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente compensazione delle spese di giudizio. Tale principio si fonda sull'art. 35, comma 1, lettera c), e sull'art. 85, comma 9, del Codice del Processo Amministrativo, i quali prevedono che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile qualora venga meno l'interesse della parte ricorrente alla decisione. La massima giuridica che può essere formulata è la seguente: Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, con conseguente compensazione delle spese di giudizio. Il Tribunale Amministrativo Regionale è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso qualora la parte ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione, in applicazione degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del Codice del Processo Amministrativo. Tale principio di diritto si fonda sull'esigenza di garantire l'economia processuale e l'efficienza dell'attività giurisdizionale, evitando la prosecuzione di giudizi privi di utilità per le parti. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse comporta la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della particolare natura della vicenda processuale e dell'assenza di una effettiva soccombenza di una delle parti. Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel dichiarare l'improcedibilità del ricorso, ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente, in ossequio al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato.

Sentenza completa

Pubblicato il 05/12/2019

N. 00609/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00298/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 298 del 2014, proposto da
Casa di Cura Privata S.r.l. ((omissis)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in L'Aquila, via Monte Matese N° 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio eletto presso lo studio Avv. ((omissis)) in L'Aquila, via ((omissis)), 25;

contro

Commissario Ad Acta per la Realizzazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi Settore Sanita' Regione Abruzzo, Regione Abruzzo in persona del…

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