Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7432 del 20 febbraio 2009

ECLI:IT:CASS:2009:7432PEN

Massima

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Il giudice di merito, nel valutare la prova costituita dalle chiamate in correità, deve effettuare un accurato controllo della loro attendibilità intrinseca, verificando che siano logiche, coerenti e circostanziate, e che siano sorrette da adeguati riscontri esterni, anche di natura logica, aventi carattere individualizzante rispetto ai singoli episodi criminosi contestati. Le dichiarazioni accusatorie rese dai coimputati o da persone indagate in procedimenti connessi sono idonee a fornirsi reciproco riscontro, purché siano attendibili e colleghino l'imputato al fatto. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti che fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini, ai sensi dell'art. 63 c.p.p., comma 2, richiede che a carico di tali soggetti risulti l'originaria esistenza di precisi indizi di reità, non potendo tale condizione derivare automaticamente dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico. Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990, la natura e la quantità della sostanza stupefacente, nonché la reiterazione della condotta criminosa, devono essere tali da escludere la minima offensività della condotta, non essendo sufficiente la mera presenza di uno solo degli indici previsti dalla norma.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. LOMBARDI ((omissis)) - Consigliere

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Avv. ((omissis)), difensore di fiducia di Di. St. Gi. , n. a (OMESSO), di Ba. En. , n. a (OMESSO), e di Ar. Pi. , n. a (OMESSO);

avverso la sentenza in data 10.1.2008 della Corte di Appello di Milano, con la quale, in riforma di quella del G.I.P. del Tribunale di Voghera in data 14.7.2004, vennero condannati, il Di. St. alla pena di anni quadro, mesi due di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, quale colpevole dei reati: 1) di cui all&#…

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