Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 16962 del 20 aprile 2023

ECLI:IT:CASS:2023:16962PEN

Massima

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Il diritto di impugnazione in Cassazione, pur essendo costituzionalmente garantito, può essere legittimamente subordinato dal legislatore all'obbligo di rappresentanza tecnica da parte di un difensore iscritto all'albo speciale, senza che ciò determini una limitazione irragionevole delle facoltà difensive. Tale requisito è giustificato dall'elevato livello di qualificazione professionale richiesto per l'esercizio del diritto di difesa in Cassazione, in un sistema che comunque ammette il patrocinio a spese dello Stato. Pertanto, il ricorso in Cassazione proposto personalmente dall'imputato, in assenza della sottoscrizione di un difensore abilitato, è dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte di Cassazione, nel valutare l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata, ha ritenuto che la previsione normativa che impone la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in Cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore, senza determinare una limitazione irragionevole delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto per l'esercizio del diritto di difesa in Cassazione e dell'esistenza di un sistema di patrocinio a spese dello Stato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo - Presidente

Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere

Dott. MICHELE Romano - rel. Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere

Dott. CARUSILLO Elena - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/06/2022 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal ((omissis)).
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo l'importo dovuto alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, la sentenza del Tribunale di Torino del 6 dicembre 2021 che aveva affermato la penale…

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