Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10495 del 8 ottobre 1987

ECLI:IT:CASS:1987:10495PEN

Massima

Massima ufficiale
Qualora il difensore di fiducia domiciliatario deceda prima che sia notificato l'atto, sussiste l'ipotesi della impossibilità di notificazione sopravvenuta all'elezione del domicilio per la morte del domiciliatario.L'impossibilità deriva da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione, sicché, quando non risulti dagli atti che l'imputato sia a conoscenza della morte del suo difensore di fiducia presso cui aveva eletto domicilio, non è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 171 cod. proc. PEN.. in tal caso la notificazione deve essere effettuata presso il domicilio o la residenza dell'imputato e, in difetto, con il rito degli irreperibili.

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