Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 9660 del 2018

ECLI:IT:TARLAZ:2018:9660SENT

Massima

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Il rilascio di un permesso di costruire successivamente annullato in autotutela dall'amministrazione per manifesta illegittimità, pur non contestato dal beneficiario, può dar luogo a responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per lesione dell'affidamento incolpevole del privato nella legittimità del titolo abilitativo, con conseguente obbligo di risarcimento del danno patrimoniale subito. Tuttavia, la domanda risarcitoria proposta dal privato per i danni derivanti da tale affidamento incolpevole rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non trattandosi di una lesione dell'interesse legittimo pretensivo del danneggiato, bensì di una lesione della sua integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole. Il solo fatto che nella fattispecie rilevi l'agire della pubblica amministrazione che ha portato all'adozione del provvedimento favorevole illegittimo non giustifica che la lesione che si manifesta ex post quando tale provvedimento viene rimosso, e fa sorgere eventuale diritto al risarcimento del danno da affidamento incolpevole, sia riferibile all'interesse legittimo che il beneficiario aveva in relazione a quell'agire, in quanto quell'interesse pretensivo non era già l'interesse all'agire legittimo della pubblica amministrazione, bensì quello all'emanazione del provvedimento ampliativo, che è stato, sia pure illegittimamente, soddisfatto. Ciò che viene in rilievo successivamente all'annullamento è piuttosto il diritto soggettivo all'integrità patrimoniale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Sentenza completa

Pubblicato il 01/10/2018

N. 09660/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03528/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3528 del 2011, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Roma, v.le ((omissis)), 71;

contro

Comune di Monte Porzio Catone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dora, 2;

per la condanna ex art. 30 c.p.a.

del Comune di Monte Porzio Catone al risarcimento del danno patrimoniale derivante dal “comportamento” tenuto dall’Amministrazione con il “rilascio del permesso …

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