Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 4255 del 2013

ECLI:IT:TARLAZ:2013:4255SENB

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990 comporta l'illegittimità del provvedimento finale di sgombero di un'area demaniale marittima, non potendosi applicare l'eccezione di cui all'art. 21-octies della medesima legge, in quanto il destinatario diretto del provvedimento impugnato non può ritenersi adeguatamente informato circa l'instaurazione del procedimento. Il principio di partecipazione procedimentale, quale espressione del più ampio principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, impone all'amministrazione di garantire il contraddittorio e il diritto di difesa del privato, anche in relazione a provvedimenti ablatori di posizioni giuridiche soggettive consolidate, quali la concessione demaniale marittima. La mancata comunicazione di avvio del procedimento, pertanto, determina l'annullamento del provvedimento finale, non potendosi ritenere che il destinatario sia comunque venuto a conoscenza della pendenza del procedimento per effetto di precedenti comunicazioni, le quali non possono ritenersi equipollenti rispetto all'obbligo di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990. Il rispetto del principio del contraddittorio e della partecipazione procedimentale costituisce, dunque, un presupposto indefettibile per l'adozione di provvedimenti incidenti su posizioni giuridiche soggettive consolidate, a tutela delle garanzie difensive del privato e del corretto esercizio della funzione amministrativa.

Sentenza completa

N. 01618/2012
REG.RIC.

N. 04255/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01618/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1618 del 2012, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'Avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Circ.Ne Trionfale, 123;

contro

Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv. ((omissis)) e ((omissis)), domiciliata presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, ((omissis)), 189;

per l'annullamento

dell’Ordinanza n. 1 del 13.01.2012 del Comune di Fiumicino - Area Ambiente 13 gennaio 2012, prot. n. 2911.

Visti il ricorso e i relativi …

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