Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11170 del 18 dicembre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:11170PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia contravvenzionale la buona fede del trasgressore può costituire causa di esclusione della responsabilità penale soltanto qualora il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere. (Nella specie, relativa a violazione di norme poste a tutela dei lavoratori per l'impiego di radiazioni, il ricorrente invece prospettava, quale causa della buona fede, un fatto negativo e cioè la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare).

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