Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3734 del 20 gennaio 1987
ECLI:IT:CASS:1987:3734PEN
Massima
Massima ufficiale
Ai fini della legittima emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, non è sufficiente, in seguito alla modificazione dell'art.. 264 cod. proc. pen., operata dall'art.. 10 legge 12 agosto 1982, n..532, la generica indicazione delle fonti e dei tipi di prova, ma occorre che, pur con la dovuta concisione, sia indicato il contenuto delle risultanze acquisite, allo scopo di consentire all'imputato la conoscenza effettiva degli elementi di accusa - ne consegue che, sebbene la motivazione difettosa del provvedimento di coercizione possa essere integrata dalla ordinanza del tribunale del riesame, allorché tale integrazione manchi, l'annullamento per difetto di motivazione non può arrestarsi all'ordinanza predetta ma deve risalire fino al mandato o all'ordine di cattura. Infatti, il difetto di motivazione del provvedimento coercitivo, che non si risolve e trasforma in un vizio dell'ordinanza di riesame, rimane integro e comporta l'annullamento del provvedimento viziato.
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