Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5907 del 23 aprile 1990

ECLI:IT:CASS:1990:5907PEN

Massima

Massima ufficiale
Il carattere autonomo di ogni atto di impugnazione richiede che esso abbia in sé tutti i requisiti voluti dalla legge per provocare e consentire il controllo critico del giudice dell'impugnazione. E', pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi riproducono integralmente ed esattamente i motivi di appello, senza alcun riferimento alla sentenza di secondo grado. In tal caso una simile deduzione non risponde al concetto stesso di "motivo", inteso come elemento integratore della dichiarazione di gravame, necessario ad interpretare il contenuto di questa in relazione ad un determinato punto della sentenza impugnata, e, comunque, non risponde neppure al requisito di cui all'articolo 201, quinto comma, cod. proc. pen., cioè all'esigenza di una chiara indicazione della censura che si intende muovere ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza, e delle ragioni su cui tale censura si fonda.

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