ECLI:IT:CASS:2002:18058PEN
IN FATTO
In data 27.6.2000, il giudice del tribunale di Monza, dichiarava B. F., responsabile del delitto di cui all'art. 594 c.p., per avere offeso l'onore e il decoro di S. A. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di lire 300.000 di multa. Spese. Non menzione.
Con atto del 12 luglio 2000, il B., proponeva ricorso per cassazione, lamentando che il giudice aveva ritenuto la sua responsabilità sulla base della sola deposizione della p.o., senza tener conto delle risultanze istruttorie e senza considerare che la stessa querela era generica e non aveva alcun riferimento temporale con riguardo al fatto denunciato.
Inoltre, poiché i rapporti sul luogo di lavoro, come confermato dalla stessa p.o. erano tesi, sarebbe stata necessaria una più approfondita e completa indagine. Per di più l'episodio si era svolto senza la presenza di testimoni e le dichiarazioni dello S. avrebbero dovuto essere valutate più attentamente.
IN DIRITT…
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