Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 1369 del 2013

ECLI:IT:TARPIE:2013:1369SENT

Massima

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Il termine perentorio previsto dalla legge per l'effettuazione della verifica di compatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti rispetto alle norme del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione è volto a tutelare l'affidamento dell'imprenditore privato titolare dell'impianto, il quale, trascorso tale termine, non può più essere sottoposto a contestazioni da parte del Comune in relazione a profili strutturali dell'impianto immutabili nel tempo. Pertanto, il Comune che effettui la verifica di compatibilità oltre il termine perentorio stabilito dalla legge, limitandosi al solo accertamento del rispetto delle norme del codice della strada e del suo regolamento, emana atti illegittimi, in quanto tardivi, che devono essere annullati. Ciò non esclude tuttavia il potere-dovere del Comune di verificare la conformità dell'impianto alla vigente normativa in altri ambiti, quali quello urbanistico, ambientale e sanitario, purché tale controllo non si sovrapponga alla specifica verifica di compatibilità con il codice della strada, la quale è soggetta al termine perentorio di legge. Il principio di certezza dei rapporti giuridici impone infatti che, trascorso tale termine, l'imprenditore possa fare affidamento sulla piena legittimità, almeno sotto tale limitato aspetto, del proprio impianto, salvo modifiche edilizie successive. La ratio della disposizione normativa che fissa il termine perentorio risiede nella necessità di tutelare gli interessi degli imprenditori privati titolari degli impianti, i quali devono poter programmare la propria attività e i propri investimenti senza essere indefinitamente sottoposti al rischio di vedersi revocare l'autorizzazione in relazione ad aspetti strutturali dell'impianto immutabili nel tempo.

Sentenza completa

N. 01046/2001
REG.RIC.

N. 01369/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01046/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2001, proposto da:
Eni S.p.A. (Gia' Soc.Agip Petroli S.p.A.), in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Re, Lorenzo Acquarone e Alberto Marconi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, piazza XVIII Dicembre, 5;

contro

Comune Pinerolo, in persona del Sindaco
pro tempore,
non costituto;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 5.4.2001, comunicata con nota prot. 19692 del 18.4.2001 a firma del Dirigente Settore Demografici-Commercio e del Capo Servizio Pol…

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