Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13211 del 6 ottobre 1989

ECLI:IT:CASS:1989:13211PEN

Massima

Massima ufficiale
Lo status di militare acquisito in forza dell'arruolamento si perde solo nel caso di presentazione di domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile e di accoglimento della istanza. Il ripristino di quello status e` inoltre possibile quando si realizzano le condizioni previste dagli art. 6 e 9 legge 15 dicembre 1972, n. 772 ("norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza"). ne deriva che nelle more della chiamata alle armi continua la appartenenza alle forze armate e l'assoggettamento alla giurisdizione dei tribunali militari.

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