Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1023 del 7 giugno 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1023PEN

Massima

Massima ufficiale
Qualora, in pendenza dell'appello proposto avverso una sentenza in cui il giudice ordinario abbia giudicato di adulti e di minori, sia intervenuta la sentenza della corte costituzionale che abbia dichiarato la illegittimità costituzionale della norma processuale che per ragioni di connessione soggettiva consentiva la ritualità del procedimento, il processo, nella parte in cui riguarda il minore, va attribuito alla cognizione del giudice minorile di secondo grado. Infatti, il principio tempus regit actum vale anche in ipotesi di dichiarata illegittimità costituzionale di una norma processuale e comporta la immediata applicazione della nuova regolamentazione che ne risulta.

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