Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5118 del 15 settembre 1981

ECLI:IT:CASS:1981:5118CIV

Massima

Massima ufficiale
La norma di cui all'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, in base alla quale il datore di lavoro ha l'onere di corrispondere al lavoratore che partecipi all'organizzazione delle elezioni politiche tre giorni di ferie straordinarie, in coincidenza con lo svolgimento da parte del lavoratore stesso di una qualsiasi funzione presso gli uffici elettorali, costituisce una eccezione al principio di corrispettività del rapporto di lavoro subordinato e, come tale, è insuscettibile di applicazione analogica, come è dato desumere anche dalla recente legge 30 aprile 1981 n. 178 che ha esteso con apposita norma, la disposizione in questione alle sole elezioni regionali, provinciali e comunali dell'8 e 9 giugno 1980 (art. 3). L'obbligo in questione, di conseguenza, sussiste soltanto nella ipotesi di elezioni politiche e non anche in quella di consultazioni elettorali amministrative.

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