Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 716 del 2013

ECLI:IT:TARLE:2013:716SENT

Massima

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La revoca della patente di guida disposta dal Prefetto nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per determinati reati non costituisce una sanzione accessoria, ma l'accertamento dell'insussistenza sopravvenuta dei requisiti morali necessari per il mantenimento del titolo abilitativo alla guida. Pertanto, la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attinente a un diritto soggettivo perfetto del privato, e non in quella del giudice amministrativo. Il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, adottato ai sensi degli artt. 120 e 219 del Codice della Strada nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per determinati reati, non costituisce una sanzione accessoria, ma rappresenta l'accertamento dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali necessari per il mantenimento del titolo abilitativo alla guida. Conseguentemente, la controversia relativa alla legittimità di tale provvedimento non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto attiene a una posizione di diritto soggettivo perfetto del privato, bensì nella competenza del giudice ordinario. Tale orientamento, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si fonda sulla considerazione che il vincolo imposto all'amministrazione nell'adozione del provvedimento di revoca è connesso all'accertamento di una situazione giuridica soggettiva costituzionalmente tutelata, quale il diritto di circolazione di cui all'art. 4, comma 2, della Costituzione. Pertanto, la controversia sulla legittimità del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, adottato ai sensi degli artt. 120 e 219 del Codice della Strada, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attinente a un diritto soggettivo perfetto del privato, e non in quella del giudice amministrativo.

Sentenza completa

N. 02253/2003
REG.RIC.

N. 00716/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02253/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2253 del 2003, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Lecce, via Garibaldi 43;

contro

Ministero dell'Interno - Roma; Prefetto di Lecce, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 38/03 in data 23.7.2003 con cui la Prefettura di Lecce ha revocato la patente di guida ctg. “B” n. LE 6059875 L del ricorrente, notificato in data 5.9.2003, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e…

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