Cassazione penale Sez. Feriale sentenza n. 35899 del 6 settembre 2004

ECLI:IT:CASS:2004:35899PEN

Massima

Massima ufficiale
La revoca o l'annullamento del decreto di sottoposizione a una misura di prevenzione operano "ex tunc", e cioè dal momento dell'emanazione della misura, soltanto allorché sono pronunciati per motivi di legittimità, mentre hanno efficacia "ex nunc", e cioè dal momento della rispettiva emanazione, allorché conseguono a sopraggiunte situazioni che fanno venir meno la pericolosità sociale del prevenuto. Ne consegue che, nella seconda ipotesi, restando fermi gli effetti dell'originario decreto sino alla sua rimozione, la violazione degli obblighi con esso imposti, commessa antecedentemente alla revoca, integra il reato previsto dall'art. 9 della legge n. 1423 del 1956.

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