Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10211 del 17 marzo 2021

ECLI:IT:CASS:2021:10211PEN

Massima

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Il mancato avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo di effettuazione delle analisi di campioni alimentari deteriorabili, previsto dall'art. 223 disp. att. c.p.p., comma 1, comporta l'inutilizzabilità dei risultati di tali analisi nel processo penale, in quanto tale adempimento costituisce un requisito essenziale per assicurare all'interessato un'adeguata tutela difensiva. Ciò in quanto le analisi sui campioni alimentari, pur essendo atti di natura amministrativa, assumono rilevanza probatoria nel processo penale, sicché la legge ha individuato due distinti momenti in cui sorge l'obbligo di avviso all'interessato: subito dopo il campionamento, per i campioni non suscettibili di revisione, e dopo le prime analisi, quando la revisione sia possibile e venga richiesta. L'avviso del solo prelevamento del campione non è sufficiente a soddisfare l'obbligo di comunicazione previsto dalla legge per l'effettuazione delle successive analisi, atteso che si tratta di adempimenti distinti e autonomi, finalizzati a garantire all'interessato la possibilità di partecipare alle operazioni e di avvalersi dell'assistenza di un consulente tecnico. Pertanto, la mancata comunicazione all'interessato degli estremi per la partecipazione alle analisi sui campioni alimentari deteriorabili comporta l'inutilizzabilità di tali risultati probatori nel processo penale, a prescindere dalla circostanza che il prelevamento del campione sia stato regolarmente comunicato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARINI Luigi - Presidente

Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere

Dott. CERRONI Claudio - rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ((omissis));
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ((omissis)), che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 novembre 2019 il Tribunale di Venezia ha condannato alla pena di Euro mille di ammenda (OMISSIS), nella qualita' di legale rappresentante dell…

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