Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 391 del 2013

ECLI:IT:TARPIE:2013:391SENT

Massima

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Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, previo pagamento della relativa oblazione, a seguito dell'avvio del procedimento di riesame del provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere, rendendo così inutile la pronuncia del giudice amministrativo sull'oggetto della controversia. In tali casi, il giudice è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese e le competenze di giudizio tra le parti, in considerazione della sopravvenuta inutilità della decisione per mancanza della materia su cui la stessa si fondava. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, a seguito del riesame del provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere, rendendo così superflua la pronuncia del giudice amministrativo. In tali ipotesi, il giudice è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese di giudizio tra le parti, in ragione della sopravvenuta inutilità della decisione. La massima si fonda sull'art. 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo, che prevede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora, nel corso del giudizio, venga meno l'interesse del ricorrente all'emanazione di una pronuncia sul ricorso. Nel caso di specie, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ha determinato il venir meno dell'interesse del ricorrente all'annullamento del provvedimento impugnato, rendendo così superflua la pronuncia del giudice amministrativo. La massima sottolinea inoltre che, in tali ipotesi, il giudice è tenuto a compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti, in considerazione della sopravvenuta inutilità della decisione per mancanza della materia su cui la stessa si fondava. Tale soluzione è coerente con il principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, in quanto evita l'emissione di una pronuncia che non avrebbe alcuna utilità pratica.

Sentenza completa

N. 01311/2011
REG.RIC.

N. 00391/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01311/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2011, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)),((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Torino, corso ((omissis)), 21;

contro

Comune di Prarolo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Torino, c.so ((omissis)) II, 71; Comune di Prarolo - Responsabile Settore Urbanistico;

per l'annullamento

- dell'ingiunzione n. 1 del 23 settembre 2011, notificata il 24, con cui il Comune di Prarolo ha or…

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