Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8860 del 27 ottobre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:8860CIV

Massima

Massima ufficiale
Il fallito che, ai sensi dell'art. 43 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), perde la capacita` processuale per tutte le controversie inerenti a rapporti patrimoniali, tra le quali rientrano quelle nascenti da azione di responsabilita` sociale promossa, ai sensi dell'art. 2393 cod. civ., nei confronti del liquidatore della societa`, specificamente demandate al curatore del fallimento dall'art. 146, secondo comma, della legge fallimentare, conserva, eccezionalmente, una capacita` o legittimazione processuale suppletiva nei casi d`inerzia degli organi fallimentari purche` questa sia dovuta al totale disinteresse degli stessi e non alla negativa valutazione della convenienza della controversia. conforme: [s83\07400] [s82\06458]

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