Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19794 del 12 maggio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:19794PEN

Massima

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Il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione patrimoniale è limitato alla sola violazione di legge, senza estendersi al controllo del percorso giustificativo della decisione, salvo che questo sia del tutto assente. Pertanto, le censure riguardanti presunti vizi della motivazione sono inammissibili, mentre la mancanza assoluta di motivazione su specifici profili della decisione può integrare una violazione di legge, purché risulti effettivamente insussistente qualsiasi esposizione delle ragioni poste a fondamento del provvedimento. Tuttavia, ove il giudice abbia comunque esaminato e valutato gli elementi probatori rilevanti, anche senza disporre una perizia richiesta dalla parte, l'omessa indicazione delle ragioni per cui non è stata disposta tale perizia non costituisce un vizio della motivazione, essendo evidente che l'analisi dei dati disponibili era stata possibile senza alcun apporto ausiliario. In tali casi, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non sia possibile escludere la ricorrenza della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VECCHIO Massimo - Presidente

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi F. - rel. Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 91/2013 CORTE APPELLO di BARI, del 10/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. GAETA Piero, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilita' del ricorso e l'adozione dei provvedimenti ex articolo 616 cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con p…

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