Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 213 del 5 gennaio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:213PEN

Massima

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La rinuncia all'impugnazione, regolarmente presentata dall'imputato, comporta l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza di condanna, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione sancisce che la volontaria rinuncia all'impugnazione, quale manifestazione dell'autonomia privata dell'imputato, preclude la prosecuzione del giudizio di legittimità, imponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Tale principio trova applicazione indipendentemente dalla natura e dalla gravità del reato contestato, in quanto la rinuncia all'impugnazione, ove validamente espressa, determina l'estinzione del potere di impugnare la sentenza di condanna, senza che possano rilevare considerazioni di ordine sostanziale. La pronuncia di inammissibilità del ricorso, unitamente alla condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, costituisce l'inevitabile corollario della rinuncia all'impugnazione, quale sanzione processuale per l'esercizio del diritto di rinunciare al gravame.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente

Dott. MICCOLI G.R.A. - rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere

Dott. CIRILLO Pirangelo - Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale e' stata confermata la pronunzia di primo grado, con la quale il suddetto imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'articolo 270 bis c.p..
2. Dopo la proposizione …

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