Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 769 del 2017

ECLI:IT:TARPIE:2017:769SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, comportando la compensazione delle spese di lite. Il principio di diritto che emerge è che il venir meno dell'interesse della parte ricorrente, sopravvenuto nel corso del giudizio, determina l'improcedibilità del ricorso, senza che ciò comporti alcuna pronuncia sul merito della controversia. In tali casi, la compensazione delle spese di lite rappresenta la soluzione equa, in considerazione del fatto che il ricorrente non ha potuto ottenere una pronuncia sul merito delle proprie pretese per ragioni estranee alla sua sfera di controllo. Il giudice amministrativo, constatata la sopravvenuta carenza di interesse, è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza entrare nel merito della questione originariamente dedotta in giudizio. Tale principio si fonda sull'esigenza di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando che il processo prosegua oltre il momento in cui è venuto meno l'interesse della parte ricorrente, e sulla necessità di garantire l'economicità e la ragionevole durata del processo amministrativo, impedendo che vengano spese ulteriori risorse per l'esame di questioni divenute prive di rilievo pratico. La compensazione delle spese di lite, in tali ipotesi, rappresenta una soluzione equilibrata che tiene conto della sopravvenuta carenza di interesse, senza penalizzare ingiustamente la parte ricorrente che non ha potuto ottenere una pronuncia sul merito delle proprie pretese.

Sentenza completa

Pubblicato il 29/06/2017

N. 00769/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00357/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 357 del 2013, proposto da:
GIUSEPPE RANDAZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via G. Giusti, 3;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, via Arsenale, 21;
QUESTURA DI CUNEO, in persona del Questore pro tempore;

per l'annullamento

del provvedimento datato 10 gennaio 2013 (notificato il 1° febbraio 2013), con cui il Questore della Provincia di Cuneo ha respinto l'istan…

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