Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 672 del 2005

ECLI:IT:TARCT:2005:672SENT

Massima

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Il Comune può legittimamente sospendere i lavori edilizi e successivamente annullare in autotutela una concessione edilizia, anche se già rilasciata, qualora accerti la sussistenza di profili di illegittimità urbanistico-edilizia nell'attività in corso di realizzazione, in particolare quando l'insediamento industriale sia previsto in zona agricola in violazione della destinazione urbanistica e non rientri tra gli interventi consentiti dalla normativa regionale. In tali ipotesi, l'interesse pubblico al corretto assetto urbanistico prevale sull'affidamento del privato, specie quando i lavori non siano ancora stati avviati o siano in corso da breve tempo, non essendosi ancora consolidata una posizione giuridica meritevole di tutela. L'annullamento in autotutela della concessione edilizia può essere adeguatamente motivato con riferimento alle valutazioni di carattere giuridico-normativo, senza necessità di acquisire il parere della commissione edilizia, quando le ragioni dell'annullamento non attengano a profili tecnico-edilizi. Inoltre, l'Amministrazione può legittimamente ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in esecuzione del provvedimento di annullamento della concessione edilizia, senza che ciò comporti un'indebita anticipazione degli effetti del provvedimento sanzionatorio.

Sentenza completa

DIRITTO
1 - Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati (e ciò consente di prescindere dalle eccezioni in rito).
Giova ricostruire in punto di fatto le attività provvedimentali preliminari all'adozione degli atti impugnati.
In data 28.9.2000 la soc. I. presentava al Comune di Naso richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di un insediamento industriale per la lavorazione della pietra naturale" in ......, ricadente in zona "E" del vigente Piano di Fabbricazione.
In data 28.10.2002, il Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Naso rilasciava alla I. la concessione edilizia n. 28/02 ed in data 13.1.2003, la I. comunicava al Comune che avrebbe dato inizio ai lavori in pari data.
Il Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Naso, rilevato che né la C.E.C. né l'ufficio tecnico avevano motivato i rispettivi pareri favorevoli in relazione alla destinazione agricola del terreno ed alla compatibilità giuridico-urbanisti…

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