Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2394 del 5 luglio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:2394PEN

Massima

Massima ufficiale
Al condannato per reato militare originato da obiezione di coscienza (art. 8 legge 15 dicembre 1972 n. 772) e` applicabile solamente lo specifico affidamento in prova ad ufficio o ente pubblico previsto dall'art. 3 comma terzo della legge 29 aprile 1983 n. 167 e non gia` l'affidamento di servizio sociale previsto dall'art. 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354: cio` in quanto per tale condannato permane l'obbligo del servizio militare di leva, dal quale e` esonerato solamente con l'espiazione della pena. Conseguentemente risulta irrilevante la circostanza che la pena della reclusione comune inflitta per il reato di cui sopra non possa essere convertito in reclusione militare (a seguito della sentenza n. 358 del 30 luglio 1993 della Corte Costituzionale) posto che detta circostanza incide solo sulla natura della pena e non sullo "status" di militare del condannato che costituisce il presupposto dello specifico affidamento in questione. da vedere:

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