Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza breve n. 506 del 2017

ECLI:IT:TARTOS:2017:506SENB

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso l'ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive e l'archiviazione dell'istanza di sanatoria, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. La comunicazione di richiesta di integrazione documentale per l'istanza di sanatoria, inviata al tecnico incaricato dai ricorrenti, è da ritenersi validamente effettuata, in quanto la nomina del tecnico era espressamente prevista nell'istanza stessa, con la previsione che le comunicazioni relative potessero essere inviate direttamente a lui. Inoltre, l'impresa ricorrente era comunque a conoscenza della necessità di integrare la documentazione, avendo dichiarato in una precedente nota di voler presentare la documentazione integrativa non appena disponibile. Pertanto, non vi è stata violazione del contraddittorio e del giusto procedimento di cui all'art. 8 della Legge n. 241/1990. 2. L'archiviazione dell'istanza di sanatoria giurisprudenziale, a seguito dell'omessa integrazione della documentazione richiesta entro il termine assegnato, non necessita della comunicazione di preavviso di diniego, in quanto si tratta di un effetto automatico e conseguenziale previsto dalle note comunali, in assenza di adeguate argomentazioni da parte dei ricorrenti per impedire tale archiviazione. 3. Nei procedimenti relativi alla repressione di abusi edilizi, non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge n. 241/1990, in conformità con l'orientamento giurisprudenziale consolidato. 4. Le opere oggetto dell'ingiunzione di demolizione, in quanto realizzate in assenza di titolo edilizio o in totale difformità rispetto alle prescrizioni urbanistiche, non possono essere considerate legittime, essendo stata archiviata l'istanza di sanatoria giurisprudenziale e non essendo state presentate le necessarie autorizzazioni. In conclusione, il Tribunale ha respinto il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Sentenza completa

Pubblicato il 03/04/2017

N. 00506/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00232/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2017, proposto da:
((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Firenze, via Cavour N. 80;

contro

Comune di Quarrata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Edward W.W. Cheyne, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via S. Spirito N. 29;

per l'annullamento

A) del provvedimento n. 54929 del 10.11.2016, “Ingiunzione di demolizione di opere abusive eseguite in assenza di permesso a costruir…

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