Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 573 del 2011

ECLI:IT:TARPE:2011:573SENT

Massima

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La normativa regionale in materia di commercio in sede fissa, che prevede la chiusura domenicale e festiva obbligatoria degli esercizi commerciali con possibilità di deroghe, nonché sanzioni amministrative pecuniarie e la sospensione temporanea dell'attività in caso di recidiva, è conforme ai principi costituzionali e comunitari di tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica. Il Comune, nell'esercizio della propria competenza in materia di commercio, può legittimamente adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti degli esercenti che violano gli obblighi di chiusura domenicale e festiva, senza che ciò comporti una compressione irragionevole o sproporzionata della libertà di iniziativa economica. La previsione di una sanzione più grave, come la sospensione temporanea dell'attività, in caso di recidiva, risponde a esigenze di tutela della concorrenza e degli equilibri di mercato, nel rispetto del principio di proporzionalità. La mancata autorizzazione espressa da parte del Comune alle richieste di deroga presentate dall'esercente equivale alla conferma della disciplina generale di chiusura domenicale e festiva, senza che ciò integri una violazione del diritto di partecipazione al procedimento. L'adozione di un unico provvedimento sanzionatorio per più esercizi commerciali appartenenti alla medesima società è conforme ai principi di economicità e semplificazione dell'azione amministrativa. La normativa regionale in materia di commercio, nel bilanciare le esigenze di tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica con quelle di ordine pubblico ed economico, non presenta profili di illegittimità costituzionale, né contrasta con la disciplina statale e comunitaria in materia di liberalizzazione del settore commerciale.

Sentenza completa

N. 00555/2010
REG.RIC.

N. 00573/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00555/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale =555= del =2010=, proposto da MODA Group S.P.A, rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Pescara, via Misticoni, n.11;

contro

Comune di SPOLTORE, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Pescara, via Roma, 138;
Regione Abruzzo;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 187/6.12.2010 (sospensione attività di vendita) e n. 188/2.12.2010 (orari e deroghe per l’anno 2010);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di c…

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