Consiglio di Stato sentenza n. 2564 del 2017

ECLI:IT:CDS:2017:2564SENT

Massima

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Il provvedimento interdittivo antimafia adottato dalla Prefettura, pur essendo stato inizialmente impugnato dal destinatario, perde efficacia e non può più essere oggetto di sindacato giurisdizionale quando l'Amministrazione, a seguito di una nuova e approfondita istruttoria, emana un successivo provvedimento di conferma che sostituisce integralmente il precedente atto. In tal caso, l'interesse del ricorrente si trasferisce sul nuovo provvedimento, la cui mancata impugnazione determina l'improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il provvedimento interdittivo antimafia, pur essendo stato inizialmente impugnato, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora l'Amministrazione, a seguito di una nuova e approfondita istruttoria, emani un successivo provvedimento di conferma che sostituisce integralmente il precedente atto. In tale ipotesi, l'interesse del ricorrente si trasferisce sul nuovo provvedimento, la cui mancata impugnazione rende improcedibile il ricorso originario. La massima giuridica può essere così formulata: Il provvedimento interdittivo antimafia, pur essendo stato inizialmente impugnato, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora l'Amministrazione, a seguito di una nuova e approfondita istruttoria, emani un successivo provvedimento di conferma che sostituisce integralmente il precedente atto. In tale ipotesi, l'interesse del ricorrente si trasferisce sul nuovo provvedimento, la cui mancata impugnazione rende improcedibile il ricorso originario. L'Amministrazione, nel riesaminare la situazione, deve compiere una nuova e articolata istruttoria, il cui atto conclusivo rappresenta l'esito di una rinnovata valutazione della fattispecie controversa. Solo in tal caso il nuovo provvedimento può considerarsi atto di conferma in senso proprio, dotato di autonoma efficacia lesiva e suscettibile di separata impugnazione. Diversamente, ove l'Amministrazione si limiti a ribadire il precedente provvedimento senza una nuova istruttoria e motivazione, l'atto successivo avrà natura meramente confermativa e non potrà essere autonomamente impugnato.

Sentenza completa

Pubblicato il 30/05/2017

N. 02564/2017REG.PROV.COLL.

N. 08817/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8.817 del 2015, proposto dal
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, e dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Milano, in persona del Prefetto
pro tempore
, rappresentati e difesi
ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Prima, n. 1.757/2015, resa tra le parti, concernente l…

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