Cassazione civile Sez. II sentenza n. 24790 del 24 novembre 2005

ECLI:IT:CASS:2005:24790CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di illeciti amministrativi, i principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, di cui all'art.1 della legge n.689 del 1981, comportano l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo in cui si è verificato, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se abrogatrice o più favorevole; ne deriva che, qualora il fatto previsto e sanzionato dall'art.8, comma 4, della legge n.262 del 1956 (affissione di manifesti di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi ), sia stato commesso prima della modifica introdotta dall'art. 1 della legge n.311 del 2004, la disciplina applicabile va individuata in quella posta originariamente dalla norma , che, contrariamente a quanto previsto dalla nuova disposizione, non escludeva l'applicazione del principio di solidarietà posto dall'art.6 della legge n.689 del 1981, in forza del quale anche il committente, insieme all'autore materiale, deve essere chiamato a rispondere della violazione.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.