Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 21348 del 30 maggio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:21348PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La configurabilità del delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p. presuppone l'inosservanza di specifiche norme di legge o di regolamento, finalizzata all'effettiva e consapevole produzione, in via immediata e diretta, di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno a carico della pubblica amministrazione o di terzi. Pertanto, non integra tale fattispecie penale la mera violazione di norme generiche sulla regolarità dell'azione amministrativa, né l'impiego di fondi pubblici per finalità rientranti nell'ambito di applicazione di una legge regionale, anche se in assenza di una preventiva delibera della Giunta, ove tale interpretazione estensiva trovi ragionevole giustificazione e non sia smentita da pareri e controlli di legittimità. Inoltre, l'entrata in vigore di una nuova legge che disciplina in modo diverso la materia oggetto del reato contestato determina l'abolitio criminis, con effetto retroattivo, facendo venir meno la rilevanza penale della condotta, anche ove questa si sia già perfezionata prima dell'intervento normativo. Infine, la mera partecipazione di un soggetto estraneo (extraneus) al procedimento amministrativo, in assenza di una specifica norma di incompatibilità, non integra di per sé gli estremi dell'abuso di ufficio, non essendo sufficiente la violazione di una semplice norma di relazione.

Sentenza completa

FATTO E DIRITTO
Con documento notarile 8 marzo 1989, stipulato dall'assessore della ((omissis)) S. L. e, in rappresentanza della Federazione nazionale grossisti alimentari operatori agricoli (Federmercati), da D. C., fu costituita la società consortile denominata MAS s.p.a. (mercati agroalimentari siciliani), il cui capitale sociale, rappresentato da 2000 azioni di serie "A" riservate al socio pubblico e 900 azioni di serie "B" riservate ai privati, fu sottoscritto per il 70% dalla regione con impiego, in ragione di 210 milioni, dei fondi di cui alla legge regionale n. 23 del 1986, recante norme per il credito alla cooperazione, e per il restante 30% dalla Federmercati.
Lo statuto fu approvato con decreto del Presidente della ((omissis)) e componenti del Consiglio di amministrazione furono nominati, in qualità rispettivamente di Presidente e Vicepresidente, E. R. e L. M., e, quali componenti, D. C., L. V. e M. C.
Il problema del finanziamento occor…

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