Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2997 del 2017

ECLI:IT:TARNA:2017:2997SENT

Massima

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La convenzione urbanistica, quale modulo consensuale di esercizio del potere amministrativo, rientra nella categoria degli accordi sostitutivi o integrativi di provvedimento disciplinati dall'art. 11 della legge n. 241/1990 e, pertanto, è sottoposta ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli obblighi che da essa scaturiscono non possono non risentire, sul piano della giustificazione causale, dell'inserimento in un più ampio programma negoziale non solo funzionalizzato al perseguimento di un pubblico interesse, ma connotato dall'immanenza del potere, che "colora" l'intera fattispecie e non permette di distinguere fra clausole implicanti la spendita delle prerogative pubblicistiche dell'amministrazione e clausole che, invece, costituiscono fonte di obbligazioni civilistiche vere e proprie. Quale che ne sia il contenuto, si tratta di obblighi pur sempre strumentali alla positiva conclusione del procedimento e, in ultima analisi, accessivi al rilascio dei titoli abilitanti la realizzazione dell'intervento edilizio, se non sostitutivi dei titoli stessi. La giurisdizione esclusiva in tema di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi amministrativi, già sancita dall'art. 11 co. 5 della legge n. 241/1990, si configura come correlata non tanto a una materia determinata, quanto alla peculiare tipologia di atto, nel senso che le convenzioni stipulate fra amministrazioni e soggetti privati, costituendo un momento necessario del procedimento amministrativo, non presentano una connotazione di autonoma fonte negoziale di regolamento dei contrapposti interessi, e le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ivi incluse quelle aventi ad oggetto la domanda di risarcimento del danno. Pertanto, il creditore che, sul presupposto dell'inadempimento della controparte, agisca per la risoluzione contrattuale, o per il risarcimento del danno, o, ancora, per l'adempimento ha il solo onere di provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre ricade sul debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Analoghe considerazioni valgono per il caso in cui sia dedotto, non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, per cui il creditore istante potrà allegare la mera inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore l'onere e di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Inoltre, l'imposizione del termine decennale di efficacia delle convenzioni di lottizzazione, di cui agli artt. 16, 17 e 28 della legge n. 1150/1942, va inteso nel senso che le attività dirette alla realizzazione dello strumento urbanistico, sia convenzionale che autoritativo, non possono essere attuate ai sensi di legge oltre un certo termine, scaduto il quale l'autorità competente riacquista il potere-dovere di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate, anche, in ipotesi, con una nuova convenzione di lottizzazione. Ne segue che, se, e fino a quando, tale potere non viene esercitato, l'assetto urbanistico dell'area rimane definito nei termini disposti con la convenzione di lottizzazione, senza che ciò possa incidere sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi. Tuttavia, per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità, non essendo sufficiente la mera allegazione di un danno meramente ipotetico o eventuale.

Sentenza completa

Pubblicato il 06/06/2017

N. 02997/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00085/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 85 del 2015, proposto da:
Comune di Ischia in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio ai sensi dell’art.25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. Campania, Napoli, piazza Municipio n. 64;

contro

((omissis)).Coop. Edilizia a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l’accertamento

dell’inadempimento da parte della Argo. Soc. Coop. Edilizia a.r.l. di quanto prescritto dall’art. 8 della Convenzione di lottizzazione rep. n. 2284 del 15.11.1979;

per la condanna

della stessa società alla c…

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