Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1854 del 22 febbraio 1982
ECLI:IT:CASS:1982:1854PEN
Massima
Massima ufficiale
Mentre l'uso del documento non è elemento essenziale del reato di falsità in atti pubblici perché la falsificazione di un pubblico documento determina di per sé la lesione della pubblica fede, il contrario avviene nel caso di falsificazione di documenti privati, quali sono anche i titoli di credito indicati nell'. 491 cod. pen., perché nessuno è tenuto a credere alla verità di essi fino a quando non vengono posti in uso. Ne deriva che il momento consumativo del reato di falsità in titoli di credito coincide col primo atto di uso del documento.
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