Tribunale civile Venezia sentenza n. 1531 del 11 settembre 2023

Massima

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Il danno non patrimoniale derivante dalla compromissione del rapporto parentale a seguito di un fatto illecito che abbia cagionato gravi lesioni al congiunto è risarcibile in favore dei familiari conviventi, in ragione della sofferenza interiore e dello sconvolgimento delle loro abitudini di vita, dovuti alla necessità di prestare diuturna e prolungata assistenza al familiare gravemente leso. Tale danno, distinto dal danno biologico, è liquidato in via equitativa sulla base di tabelle che tengono conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, dell'età delle parti e di ogni altra circostanza rilevante, senza che la sopravvivenza del congiunto e la possibilità di mantenere un legame affettivo stabile possano comportare una riduzione del risarcimento rispetto al caso di morte. Il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale è risarcibile anche qualora il congiunto sia rimasto in vita ma abbia riportato gravissime lesioni che ne abbiano compromesso in modo irreversibile l'integrità psico-fisica, determinando uno sconvolgimento esistenziale per i familiari. La prova di tale danno può essere desunta anche dalla sola gravità delle lesioni, sempre che la sua esistenza sia stata debitamente allegata. Il danno biologico subito dai familiari è altresì risarcibile, in quanto distinto dal danno da compromissione del rapporto parentale, purché allegato e provato, e la sua liquidazione avviene in via equitativa sulla base delle tabelle in uso presso l'ufficio giudiziario, con possibilità di personalizzazione in relazione alle peculiarità del caso concreto. Il danno patrimoniale è risarcibile nei limiti della prova fornita, comprendendo le spese sostenute dai familiari per assistere il congiunto gravemente leso, nonché, ove provato, il danno da lucro cessante per la perdita del reddito da lavoro di un familiare costretto ad abbandonare l'attività lavorativa per dedicarsi all'assistenza del congiunto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 12507/2019 R.G. promossa da:
(...) (c.f. (...)), (...) (c.f. (...) ), (...) (c.f. (...) ) e (...) (c.f. (...) ), con l'avv. CO.MA.,
attori,
contro
(...) (c.f. (...) ) e SOCIETA' (...) (c.f. (...) ), con l'avv. LO.LO.,
convenuti,
In punto: risarcimento del danno.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (...), (...), (...), (...) hanno convenuto in giudizio (...) e la di lui compagnia di assicurazione per la r.c.a. (...), al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, non patrimoniali e patrimoniali, subiti a seguito dell'incidente avvenuto in data 9 novembre 2014, del quale è rimasto vittima il proprio congiunto (...) - di cui (...) e (..…

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