Cassazione penale Sez. I sentenza n. 278 del 13 marzo 1980

ECLI:IT:CASS:1980:278PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini dell'applicazione della misura alternativa di cui all'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, il giudizio sulla sussistenza del requisito della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione deve essere globale, nel senso che deve riguardare la condotta tenuta dall'interessato in tutto il periodo di detenzione. (Nella specie si è precisato che la sezione di sorveglianza, proprio al fine di evitare una valutazione frazionata, avrebbe dovuto decidere sull'applicabilità della liberazione anticipata con riferimento all'intera pena già espiata al momento del provvedimento senza calcolare l'anzidetta misura su una parte soltanto di essa).

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