Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9684 del 24 ottobre 1985
ECLI:IT:CASS:1985:9684PEN
Massima
Massima ufficiale
Il reato di contraffazione di sigillo, previsto dall'art. 468 cod. pen., e quella di contraffazione dell'impronta di una pubblica autenticazione o certificazione, differiscono in ciò, che nella prima ipotesi l'impronta del sigillo viene apposta su documenti mediante uno strumento destinato a una riproduzione in serie della impronta stessa; nel caso previsto dall'art. 469 cod. pen., invece, per la creazione dell'impronta contraffatta vengono adottati altri mezzi (incisioni, colorazioni) di volta in volta, sì che la creazione richieda una attività particolare. Alla impossibilità di una facile riproduzione in serie corrisponde quindi una minore capacità di danno.
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