Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6784 del 6 giugno 1992
ECLI:IT:CASS:1992:6784PEN
Massima
Massima ufficiale
Il metodo mafioso costituisce l'elemento specializzante della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., introdotta con la L. 13 settembre 1982 n. 646, rispetto all'associazione per delinquere di tipo comune (art. 416 c.p.). La condotta riferita a gruppo delinquenziale costituito ed operante da tempo, nella quale la riscontrata adozione del metodo mafioso era penalmente indifferente prima di tale data (salvo che essa non avesse realizzato da parte degli associati altri reati nei quali l'intimidazione o la minaccia fossero elemento costitutivo o circostanza aggravante), ha assunto rilievo specializzante a decorrere dalla suddetta data, nel senso che l'accertato impiego del metodo in questione determina la punibilità dei partecipanti al sodalizio nei termini della nuova ipotesi edittale. In tale ipotesi, l'effetto di assorbimento, in applicazione dell'art. 15 c.p., del reato meno grave in quello più grave deriva non dall'applicazione delle norme sul reato progressivo – giacché la progressione tra le due fattispecie penali di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. è nella successione delle leggi e non nelle condotte penalmente punibili - bensì dalla considerazione della loro comune natura permanente e degli elementi comuni e specializzanti della più grave figura di reato rispetto a quella relativamente meno grave. Gli associati per delinquere non possono ritenersi, per ciò solo, autori o concorrenti nei delitti commessi in esecuzione del comune programma di delinquenza, richiedendo la riferibilità del reato-fine dell'associato, anche a titolo di concorso nella realizzazione dell'azione delittuosa, la prova di una partecipazione materiale o morale al fatto, alla stregua dei comuni principi e in ossequio ai criteri fondamentali che presiedono all'accertamento della responsabilità penale. Ancorché il reato diverso da quello associativo, cioè il cosiddetto reato-fine, sia compreso nel programma generico dell'organizzazione, l'attribuzione dello stesso ai singoli associati o anche ai capi di detta organizzazione può costituire, oltre che legittima ipotesi di lavoro, un elemento di sospetto che va confortato con altri oggettivi elementi di accusa, senza i quali resta allo stato iniziale di una inutilizzabile valutazione.
Sentenze simili
Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 41772 del 13 settembre 2017
ECLI:IT:CASS:2017:41772PENLa circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis, cod.pen., …
Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 196 del 10 gennaio 2012
ECLI:IT:CASS:2012:196PENIl metodo mafioso, caratterizzato dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, costituisce l'elemento distintivo essenziale de…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25094 del 22 giugno 2011
ECLI:IT:CASS:2011:25094PENIl metodo mafioso, caratterizzato dalla forza intimidatrice del vincolo associativo, dalla condizione di assoggettamento e di omertà, costituisce elemento essenziale e necessario per la configurazion…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 41467 del 14 novembre 2011
ECLI:IT:CASS:2011:41467PENIl metodo mafioso, elemento essenziale del reato di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p., consiste nell'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e d…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7764 del 22 febbraio 2023
ECLI:IT:CASS:2023:7764PENIl metodo mafioso, caratterizzato dall'utilizzo della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, è configurabile anche nel caso di reati diversi dall'associaz…
Cassazione penale Sez. II sentenza n. 31910 del 25 settembre 2002
ECLI:IT:CASS:2002:31910PENIl metodo mafioso, pur non esprimendosi materialmente con la sola appartenenza ad associazione criminosa di tale tipo, in quanto diversamente varrebbe ad integrare la fattispecie costitutiva del reat…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8693 del 6 marzo 2012
ECLI:IT:CASS:2012:8693PENIl metodo mafioso, elemento costitutivo del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p., si caratterizza per la forza intimidatrice del vincolo associativo, la…
Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26567 del 24 giugno 2016
ECLI:IT:CASS:2016:26567PENIl metodo mafioso, caratterizzato dall'utilizzo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, costituisce un'aggravante special…
Cassazione penale Sez. V sentenza n. 33247 del 23 agosto 2012
ECLI:IT:CASS:2012:33247PENIl reato di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p. si configura quando un gruppo criminale, anche di dimensioni contenute, si caratterizza per l'utilizzo del metodo mafioso, ossia …
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6580 del 29 aprile 1989
ECLI:IT:CASS:1989:6580PENIl reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, benché autonomo rispetto a quello dell'associazione per delinquere previsto dall'art. 416 c.p., ne costituisce un'ipotesi specifica, posto che…
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.
Un nuovo modo di esercitare la professione
Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.