Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2898 del 2012

ECLI:IT:TARNA:2012:2898SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in materia di espropriazione per pubblica utilità, afferma i seguenti principi di diritto: 1. La giurisdizione amministrativa esclusiva sussiste nelle controversie relative ad attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, anche se il procedimento non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all'esercizio della pubblica funzione. 2. Qualora l'Amministrazione abbia emanato una valida dichiarazione di pubblica utilità ed un legittimo decreto di occupazione d'urgenza senza tuttavia emanare il provvedimento definitivo di esproprio nei termini previsti dalla legge, il suo comportamento deve essere qualificato come "illecito permanente", nella cui vigenza non decorre la prescrizione, in quanto manca l'effetto traslativo della proprietà. 3. A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'originario art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, che consentiva all'Amministrazione di acquisire al proprio patrimonio il bene del privato utilizzato per fini di interesse pubblico, il Legislatore ha successivamente reintrodotto, con l'art. 42-bis, il potere di acquisizione coattiva dell'immobile, purché la sua utilizzazione risponda a "scopi di interesse pubblico" e in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. 4. Nell'ipotesi di acquisizione coattiva del bene ai sensi dell'art. 42-bis, l'Amministrazione ha l'obbligo di riconoscere al privato un indennizzo, piuttosto che un risarcimento del danno, quale corrispettivo dell'attività posta in essere, determinato sulla base del valore di mercato del bene all'epoca dell'immissione in possesso, con l'eventuale incremento del 10% per il pregiudizio non patrimoniale. 5. Qualora l'Amministrazione, nell'adottare il provvedimento di acquisizione coattiva, ometta di effettuare una puntuale comparazione con i valori commerciali di immobili analoghi, il provvedimento è viziato per carenza istruttoria, con conseguente obbligo di riconoscere al privato l'ulteriore somma dovuta per adeguare l'indennizzo al valore di mercato del bene.

Sentenza completa

N. 05143/2011
REG.RIC.

N. 02898/2012 REG.PROV.COLL.

N. 05143/2011 REG.RIC.

N. 03006/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti n.3006/2011 e 5143/2011 come proposti dai Sig. ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)) e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 156;

contro

Comune di Casapesenna in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)) e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via ((omissis)) N.16;

nei confronti di

A.S.D. Polisportiva Casapesenna, non costituita;

per ottenere

Quanto al ricorso n.3006/2011:

l’esecuzione della sentenza r…

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