Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 5035 del 2016

ECLI:IT:TARNA:2016:5035SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, è tenuto ad accogliere la domanda di esecuzione del giudicato formatosi su un decreto di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di una somma di denaro a titolo di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo civile, anche quando, nelle more del giudizio, sia entrata in vigore una nuova disciplina legislativa che prevede specifici obblighi di comunicazione e documentazione a carico del creditore, purché questi ultimi siano stati assolti. Tuttavia, il pagamento della somma dovuta può essere effettuato solo dopo la verifica, da parte dell'amministrazione compulsata o del commissario ad acta nominato, dell'intervenuto adempimento di tali obblighi di comunicazione. Pertanto, il giudice amministrativo, pur accogliendo la domanda di ottemperanza, deve ordinare all'amministrazione di provvedere al pagamento entro un termine congruo, decorso il quale, in caso di persistente inadempimento, può nominare un commissario ad acta con il compito di dare esecuzione al giudicato. Inoltre, il giudice amministrativo può condannare l'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) del codice del processo amministrativo, da calcolarsi sugli interessi legali maturati sulla somma dovuta, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato successivo alla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'insediamento del commissario ad acta. Infine, il giudice amministrativo può liquidare, a carico dell'amministrazione soccombente, le spese di giudizio successive al decreto azionato, limitatamente a quelle funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, come la pubblicazione della sentenza, l'esame e la notifica della medesima, le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, escludendo quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive.

Sentenza completa

Pubblicato il 03/11/2016

N. 05035/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03038/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3038 del 2013, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) C.F. MSUGLI83A10E463R, ((omissis)) C.F. CRTMRA50C09I483X, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucianelli, sito in Napoli, via G.((omissis)),5;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto n. 3264/2009 emesso in data 04.12.2009 dalla corte di appello di Napoli (legge n. 89/2001);

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