Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 8523 del 29 aprile 2016

ECLI:IT:CASS:2016:8523CIV

Massima

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Il ricorso per cassazione è inammissibile qualora non sia stato notificato ad alcuno, abbia ad oggetto un provvedimento della Prefettura e non risulti redatto nel rispetto delle prescrizioni formali dettate dall'art. 366 c.p.c. In tali ipotesi, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione mira a sanzionare il ricorso manifestamente inammissibile, al fine di disincentivare l'abuso del processo e garantire il corretto funzionamento del sistema giudiziario. La massima valorizza l'esigenza di rispettare i requisiti formali e procedurali previsti dalla legge per l'accesso alla Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, al fine di assicurare l'ordinato e razionale svolgimento del giudizio di legittimità. Essa si fonda sui principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e responsabilizzazione delle parti, sanciti dagli artt. 111 e 117 Cost. La Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ha inteso preservare l'integrità e l'efficienza del sistema giurisdizionale, evitando che il processo venga utilizzato in modo improprio e con finalità meramente dilatorie.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere

Dott. ABETE Luigi - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27414/2014 proposto da:
(OMISSIS);
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI LATINA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 244/2005 del GIUDICE DI PACE di LATINA, depositata il 23/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/04/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.
RITENUTO IN FATTO
che, con atto in data 25 novembre 2014, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione "avverso il provvedimento della Prefettura di Latina n. 1654/U.O./GIU/Mo…

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