Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1036 del 4 febbraio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:1036PEN

Massima

Massima ufficiale
L'impossibilità di notifica, di cui all'ultimo comma dell'. 171 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 8 agosto 1971, n.. 534, consiste in una situazione di fatto accertabile direttamente dall'ufficiale giudiziario senza necessità di ricerche o indagini, che essendo causa di ritardi frustrerebbero lo scopo della riforma che è quello di conseguire, attraverso una semplificazione del sistema delle notifiche, un'accelerazione del processo penale. (Nella specie l'ufficiale giudiziario, avendo accertato che l'imputato si era trasferito in luogo ignoto, aveva proceduto alla notifica nel modo previsto dall'ultimo comma dell'. 171).

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