Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 854 del 2021

ECLI:IT:TARLAZ:2021:854SENB

Massima

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L'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non può essere disposta sulla base di elementi istruttori carenti o contraddittori, che non consentano di accertare con certezza la sussistenza di una delle cause ostative previste dalla legge. In particolare, la mera denuncia per occupazione abusiva di un alloggio, in assenza di un definitivo accertamento giudiziale della condotta illecita, non è di per sé sufficiente a dimostrare la mancanza del requisito soggettivo di cui all'art. 11, comma 1, lett. f), della L.R. n. 12/1999, secondo cui il richiedente non deve "aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa". Pertanto, l'Amministrazione è tenuta a riesaminare la domanda di inserimento in graduatoria, valutando attentamente tutti gli elementi di fatto e di diritto, senza poter fondare l'esclusione su accertamenti incompleti o contraddittori, in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, nonché al rispetto del contraddittorio procedimentale. La mancanza di una istruttoria adeguata e completa, che consenta di accertare con certezza la sussistenza delle condizioni ostative previste dalla legge, determina l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di riesaminare la domanda, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che riterrà di adottare.

Sentenza completa

Pubblicato il 21/01/2021

N. 00854/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08031/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8031 del 2020, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento di esclusione - denominato “SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE ERP” - della domanda pres…

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