Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 206 del 2011

ECLI:IT:TARPE:2011:206SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di demolizione di opere edilizie abusive perde efficacia e diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora il destinatario dell'ordine di demolizione presenti successivamente una domanda di sanatoria in sanatoria, in quanto in tal caso l'accoglimento della domanda di sanatoria farebbe venir meno l'abuso edilizio riscontrato, mentre il rigetto della stessa imporrebbe comunque all'amministrazione di riesaminare nuovamente la questione. In tale ipotesi, le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione del fatto che la domanda di sanatoria è stata presentata successivamente all'adozione dell'ordine di demolizione. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il provvedimento amministrativo di demolizione di opere edilizie abusive perde efficacia e diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora il destinatario dell'ordine di demolizione presenti successivamente una domanda di sanatoria. Ciò in quanto l'accoglimento della domanda di sanatoria farebbe venir meno l'abuso edilizio riscontrato, mentre il rigetto della stessa imporrebbe comunque all'amministrazione di riesaminare nuovamente la questione. In tale ipotesi, le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione del fatto che la domanda di sanatoria è stata presentata successivamente all'adozione dell'ordine di demolizione. La massima giuridica si fonda sull'analisi della sentenza, che evidenzia come il provvedimento di demolizione perda efficacia e diventi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della presentazione di una domanda di sanatoria da parte del destinatario dell'ordine di demolizione. Ciò in quanto l'accoglimento della domanda di sanatoria farebbe venir meno l'abuso edilizio, mentre il rigetto imporrebbe comunque all'amministrazione di riesaminare la questione. In tale contesto, le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione del fatto che la domanda di sanatoria è stata presentata successivamente all'adozione dell'ordine di demolizione.

Sentenza completa

N. 00334/2010
REG.RIC.

N. 00206/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00334/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.334 del 2010 proposto da COLETTA PASQUALE e da COLETTA GUERINO, rappresentati e difesi dall’avv. Rocco Maria Giovanni Alessi e per legge domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;

contro

il COMUNE di MIGLIANICO, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento 8.6.2010 n.23 con cui il Responsabile del Settore tecnico del Comune di Miglianico ha ordinato a Coletta Pasquale, quale committente ed esecutore, la demolizione, con ripristino, delle opere edilizie abusive ivi indicate.

Visto il ricorso con i relativi allegati,…

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